di Giuseppina Ivone
TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. FALLIMENTARE - 20 LUGLIO 2011 (data decisione), decr.
Non può qualificarsi finanza esterna al patrimonio del debitore, come tale liberamente allocabile tra i creditori, il prezzo di acquisto offerto da un terzo per un complesso di beni dedotti in concordato nella misura in cui tale prezzo eccede il valore di mercato dei beni medesimi per come stimati dall’attestatore (massima).
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