Prededucibilità dei “crediti funzionali” alle procedure concorsuali e agli accordi omologabili disciplinati nella l. fallimentare

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. II - 26 MAGGIO 2011 (data decisione), decr.

Il credito maturato dal professionista per l’attività di assistenza alla presentazione della domanda di concordato preventivo non può essere ammesso in prededuzione nello stato passivo del successivo fallimento, limitando l’art. 182-quater, comma 4, l. fall. tale trattamento al solo credito del professionista attentatore (massima).

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