Licenziamenti collettivi e obblighi del curatore: ancora una pronuncia della Cassazione

Ritratto di Adelio Riva

L’art. 24, comma 1, della L. 223 del 1991 stabilisce che si intende come licenziamento collettivo il recesso operato dal datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, quando i licenziamenti siano almeno cinque nell’arco di centoventi giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nell’ambito del territorio di una stessa provincia.
Il secondo comma del predetto articolo estende la nozione di licenziamento collettivo, fermo restando i requisiti dimensionali sopra richiamati, anche alle ipotesi di cessazione d’attività.

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